LEGGE (APPROVATA, 280715)
“CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE MEDIANTE L’UTILIZZO DI ECCEDENZE ALIMENTARI E NON”
ART. 1
FINALITA’
- 1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza, di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
ART. 2
ECCEDENZE ALIMENTARI E NON ALIMENTARI
- 1. Sono eccedenze alimentari:
a) I prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all’eliminazione del circuito alimentare;
b) I prodotti agricoli non raccolti;
c) I pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, previa preordinata predisposizione quantitativa ed organizzativa.
- 2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti invenduti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.
ART. 3
SOGGETTI ATTUATORI
- 1. La Regione, per le finalità di cui all’art. 1, si avvale dei seguenti soggetti:
a) Gli Enti locali singoli o associati;
b) gli Enti, le Associazioni e le Fondazioni che svolgano attività attinenti, di comprovata esperienza;
c) le reti territoriali di volontariato afferenti al Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata (CSV);
d) gli enti ecclesiastici;
e) le cooperative sociali già di per sé e per funzione titolari di eccedenze;
f) le reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell’agroalimentare e del terzo settore;
g) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte all’anagrafe di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale e i cui Statuti prevedono attività compatibili alle finalità previste dalla presente legge.
- 2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.
ART. 4
INTERVENTI
- 1. Per conseguire le finalità di cui all’art. 1, la Regione Basilicata concede contributi ai soggetti attuatori per:
a) lo svolgimento dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
b) il finanziamento di progetti formativi, anche avvalendosi di risorse comunitarie;
c) l’acquisto di beni e servizi utili ad una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni di cui all’art. 2;
d) la costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell’agroalimentare e del terzo settore;
e) progetti di promozione ed inclusione sociale, avvalendosi anche di fondi comunitari;
f) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività.
- 2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione Consiliare, in attuazione delle finalità di cui all’art. 1, approva un programma di interventi a valenza triennale stabilendo modalità di intervento e di sostegno operativo ed economico di cui al comma 1, nonché le modalità per l’analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.
- 3. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari promuove accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all’art. 3, le organizzazioni e gli operatori dei settori interessati.
ART. 5
ABROGAZIONE DI NORME
- 1. E’ abrogato il comma 5 dell’art. 18 “Contributo straordinario per interventi a favore delle famiglie disagiate “ della L.R. n. 8 del 30.04.2014 (Legge di stabilità regionale 2014).
ART. 6
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
- 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2015 in € 100.000,00 si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Cap. 67150 “Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio” che presenta sufficienti disponibilità.
- 2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di approvazione del bilancio regionale.
ART. 7
PUBBLICAZIONE
- 1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
- 2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
IL REGOLAMENTO ATTUATIVO -->> http://ita.calameo.com/read/0028676060132bbf7a649



