Grazie, Presidente. Vorrei sottoporre all'attenzione del Consiglio una problematica che necessita una riflessione e direi una presa di posizione, soprattutto in un momento di grave recessione che porta sempre più ad un impoverimento demografico della nostra regione.
Chi vi parla nella vita svolge la professione di avvocato come molti altri colleghi che siedono in questi banchi, anzi più correttamente di giovane avvocato.
Una politica non sempre ispirata a criteri di programmazione nell'ambito universitario ha creato un evidente sbilanciamento nelle scelte da parte dei giovani al momento dell'iscrizione a questa o a quella facoltà. Mi riferisco alle amnesie storiche dei governi, circa l'istituzione del numero chiuso in molte facoltà, non sempre programmate in base ad una filosofia di fondo sorretto da uno specifico studio in prospettiva delle esigenze di turnazioni delle richiedenti figure professionali che in medio e lungo tempo sarebbero state richieste ed assorbite.
Ciò ha comportato che i giovani studenti che non riuscivano a superare i test di ingresso in quelle facoltà da esse ritenute più confacenti alla propria formazione ed aspirazione, hanno finito per gonfiare a dismisura le facoltà umanistiche e tra esse soprattutto quella di giurisprudenza. Se a tutto questo si aggiunge come già accennato la grave crisi economica che ha ulteriormente ridotto le possibilità di lavoro in Enti pubblici ed aziende private, ci si rende conto che l'unico sbocco per i giovani legali resta principalmente quello del percorso della libera professione.
Di tanto ci si è resi conto ed a più riprese il legislatore con interventi tampone ha cercato di arginare e limitare il numero degli iscritti agli albi professionali ed anche oggi con l'approvazione del regolamento attuativo, ex articolo 21 della legge n. 247 del 2012.
In buona sostanza prima dell'entrata in vigore della legge, i giovani avvocati che non percepivano un reddito fatturato di 15 mila euro non erano tenuti all'iscrizione alla cassa, risultando iscritti solo all'albo degli avvocati.
Oggi con la novella tutti gli iscritti all'albo degli avvocati, al di là del reddito, anche se esso è pari a zero o molto basso, sono iscritti opes legis alla cassa, e saranno costretti a corrispondere per l'anno 2014 il cosiddetto minimo obbligatorio pari a ben 3.600 euro, salvo dovessi cancellare dall'albo degli avvocati ex articolo 12 del regolamento.
Non deve essere sottaciuto poi che il mancato pagamento di tale minimo obbligatorio comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari della censura e nell'ipotesi di reiterato mancato versamento la sanzione della sospensione e persino della radiazione.
Come si vede, dunque, i giovani avvocati da tale ingiustizia e disposizione resterebbero in primo luogo senza poter esercitare la professione, che per espressa disposizione costituzionale è ancorata al solo superamento dell'esame di Stato.
In secondo luogo con il rischio attuale e concreto di essere disciplinarmente cancellati dall'albo e di subire nell'ipotesi di non cancellazione spontanea e mancato versamento del minimo contributivo azioni disciplinari e comunque restare debitori della cassa forense.
La norma quindi costringe chi non ha la capacità economica per assolvere agli obblighi contributivi imposti dalla cassa a cancellarsi dall'albo, impedendo di esercitare la professione e quindi di realizzare la propria personalità in tutte le manifestazioni ed espressioni.
L'imposizione del contributo minimo quindi ostacola in maniera grave il diritto costituzionale al lavoro, anziché facilitare le condizioni per rendere effettivo tale diritto.
Per altro la Giurisprudenza comunitaria ha da tempo assimilato le professioni intellettuali all'attività di impresa con il conseguente assoggettamento delle professioni intellettuali alle imprese e quindi trova applicazione il divieto di misure restrittive ex articolo 106 del PSOE.
Non si può pertanto, nel quadro normativo Europeo e costituzionale nazionale a mettersi che le condizioni patrimoniali rappresentano un valido discrimine ai fini della valutazione dei requisiti per l'esercizio della professione di avvocati, pena l'irragionevolezza.
Per questi motivi ho presentato questa mozione insieme al collega Giuzio, di cui vi vado a leggere solo il deliberato.
La mozione infatti impegna il Presidente della Giunta Regionale ad esprimere ogni azione utile affinché i parlamentari, anche lucani, si facciano promotori nelle sedi competenti per una revisione e modifica dell'articolo 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012 e del suo regolamento attuativo, al fine di evitare situazioni di grave ingiustizia e di irreparabili danni nei confronti dei giovani avvocati, nonché di evitare il profiguarsi di numerosi giudizi da parte di chi sarà visto costretto a subire un'ingiusta cancellazione dall'albo professionale forense con danno grave ed irreparabile.
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Presidente, ho raccolto le sollecitazioni del consigliere Rosa e del consigliere Napoli ed ho aggiunto, la dico verbalmente la modifica, in modo che gli uffici possano trascrivere: "Di tanto ci si è resi conto da più riprese il Legislatore con interventi tampone ha cercato di arginare e limitare il numero di iscritti agli Albi Professionali oggi, con l'approvazione del Regolamento attuativo, ex art. 21 della L.247/2012 " e poi "con lo schema di regolamento sull'accertamento per le condizioni dell'esercizio di professione di avvocato che il Ministero della Giustizia sta predisponendo e che, secondo la stampa, prevederebbe una serie di misure restrittive, tra cui la trattazione di almeno cinque affari annui".
Poi nel deliberato che è la vera modifica sulla mozione: "impegna il Presidente della Giunta Regionale ad esperire ogni azione utile affinché i parlamentari, anche lucani, si facciano promotori nelle sedi competenti per una revisione e modifica dell'articolo 21, commi 8 e 9 della Legge 247/2012 e del suo regolamento attuativo e di verificare - questa è la modifica - la non restrittività del regolamento del Ministero della Giustizia e di immaginare una riforma più complessiva degli ordini professionali, volta a tutelare l'esigenza dei giovani che si avvicinano ad intraprendere l'attività forense. Al fine di evitare situazioni di gravi ingiustizie e di irreparabili danni nei confronti dei giovani avvocati, nonché di evitare il proliferarsi di numerosi giudizi da parte di chi si sarà visto costretto a subire un'ingiusta cancellazione dall'albo professionale forense con danno grave ed irreparabile.



